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martedì 18 settembre 2012

SENTENZA DEL TRIBUNALE PENALE MINORILE

SENTENZA 104-02, DEL TRIBUNALE PENALE MINORILE DEL SECONDO DISTRETTO GIUDIZIARIO DI SAN JOSE, delle ore 14 e 5 minuti del 18 luglio 2002.

CONSIDERANDO CHE:

III.- Il tribunale a seguito dell'analisi dettegliata dei fatti, cosi come degli argomenti esposti dalla parte ricorrente e dalla difesa tecnica del minore IMM conclude, sulla base dell'articolo 142 del Codice di Procedura Penale dichiara l'inefficacia della risoluzione delle ore 10 e 30 del 17 maggio 2002 , per assenza di presupposti in termini essenziali, per questo si dichiara invalida la sospensione  condizionata della pena, per i seguenti motivi. L'articolo 142 del Codice di Procedura Penale in applicazione extra al procedimento penale minorile, sanziona espressamente l'invalidità e l'inefficacia alle risoluzioni giurisdizionali prive di fondamenti. Tutte le decisioni giudiziarie devono dimostrare l'esistenza del fatto e del diritto sulle quali si sostengono. La risoluzione in questione incorre in un vizio assoluto di procedimento in conformità agli articoli 175 e 178 del Codice di Procedura Penale, è necessario per la validità della decisione rispettare il processo dovuto che comporta la valutazione ragionabile della prova e l'obbligo necessario per il giudice di attenersi alle regole dell'equità ed esporre le sue motivazioni dei fatti e del diritto in base ad essa. Basarsi su una legge non equivale a recitare formule o versi, ma ad esprimere sufficientemente le circostanze dei fatti e del diritto sul quale si basano le conclusioni, vale a dire, descrivere il fatto che all'inquadrarsi nel presupposto legale previsto dalla norma giuridica si arriva all'istituto in questione. In questo ordine di idee, il paragrafo 89 della Legge Penale Minorile indica espressamente che la sospensione condizionata della pena  può essere concessa su richiesta delle parti sempre e quando concorrano i requisiti che autorizzerebbero in astratto la concessione del beneficio di esecuzione condizionata della pena all'accusato. Da ciò si evince la necessaria concordanza che questo paragrafo deve avere con il 132 dello stesso codice, dato che questo elenca i 5 presupposti di fatto, richiesti per poter accedere a questo beneficio. Già nella giursprudenza precedente questo tribunale si è pronunciato a riguardo dicendo che non è necessario che questi presupposti concorrano tutti insieme nello stesso momento affinchè venga concesso, ma che basti che concorra qualcuno di essi e in particolar modo quei presupposti che maggiormente sono pertinenti al caso in questione. E' certo che l'atto impugnato omette totalmente il riferimento alla gravità dei fatti imputati, sebbene nel paragrafo tre di questa risoluzione il Giudice di Istanza dimostra che argomentare sulla gravità dei fatti imputati, non costituisce ostacolo per negare la sospensione condizionata della pena, in materia di minori, tuttavia il Giudice Penale Minorile ha il dovere di dimostrare se i fatti accusati sono o meno gravi, non risolvendo questo punto con la Trascrizione della giurisprudenza di questo tribunale, come si osserva dalla risoluzione impugnata, ma il Giudice di Istanza deve indicare i ragionamenti fatti su questo punto cosa che omette nella risoluzione in questione, causando in questo modo l'indifensibilità delle parti che disconoscono le argomentazioni che danno modo al Giudice Penale Minorile di concludere in quel modo, che come già ha indicato questo Tribunale, omettere tali elementi equivale a impedire l'esercizio del controllo della legalità. In una sentenza precedente questo tribunale decise che in caso di crimini contro la vita o l'integrità fisica, in conformità al senso comune , si esige che concorra il secondo comma del paragrafo 132 della Legge Penale Minorile, vale a dire, che il fatto imputato non sia grave. L'esigenza di questo requisito previsto dalla norma, è pertinente trattandosi di questo tipo di delitti in quanto per la natura stessa degli stessi, si realizzano quasi sempre con violenza sulla vittima. In virtù di quanto detto si dichiara invalida e inefficace la risoluzione che ha deciso la sospensione condizionata della pena in quanto in essa si omise l'esposizione delle basi dei fatti e del diritto che spiegassero effettivamente il motivo di tale decisione in questo processo penale. Si rimette agli atti il Giudice Penale Minorile di Heredia in modo che proceda conformemente al diritto.

DECISIONE

In conformità ai fatti esposti, si chiede ricorso in appello per inefficacia per la risoluzione che ha deciso la sospensione condizionata della pena per questo processo, emessa alle dieci e trenta del 17 maggio 2002. Si rimette agli atti il Giudice Penale minorile di Heredia in modo che proceda confermemente al diritto. SI NOTIFICA.


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